1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica delle informazioni per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione della politica delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di tali organismi.
3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo III, la tutela del segreto di Stato e di ogni altro segreto rientrante in tale ambito e disciplinato dalla presente legge.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega a un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Non sono delegabili al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e in tema di segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a questi delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Vice Ministro.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica delle informazioni per la sicurezza.
2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CNS:
a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica delle informazioni per la sicurezza e provvede all'approvazione
b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, ai sensi del capo II, il direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, nonché il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.
3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del CNS fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, lettera b), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per l'espletamento delle funzioni di cui al citato comma 2, lettera a), il CNS è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del CNS sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore esecutivo del DGS.
4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e, in qualsiasi momento e all'esclusivo fine di riferire, il direttore esecutivo del DGS, i direttori dell'AISE e dell'AISI, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.
5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad
1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell'attività del DGS, dell'AISE e dell'AISI spetta al Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano, altresì, due membri supplenti per ciascuna delle due Camere.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del direttore esecutivo del DGS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato parlamentare della nomina del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.
3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento
1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), istituito, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture:
a) Direzione esecutiva;
b) Centro di analisi integrata strategica;
c) Ispettorato;
d) Ufficio centrale per la segretezza;
e) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.
2. L'Ispettorato, l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferme restando le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.
3. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e nei servizi sono stabiliti con apposito regolamento.
4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.
1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore esecutivo quale responsabile generale dell'attuazione amministrativa della politica delle informazioni per la sicurezza.
2. Il direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza.
3. Ai fini indicati al comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AISE e dell'AISI, il direttore esecutivo:
a) fornisce al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione della politica delle informazioni per la
b) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza il progetto di piano dell'attività ripartendo gli obiettivi secondo le competenze dell'AISE e dell'AISI e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando su ricerche informative mirate, se necessario, l'attività delle citate Agenzie;
c) informa il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AISE e dell'AISI e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi indicando, in tale caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, di aver esercitato il potere di avocazione;
d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS;
e) è responsabile della struttura del sistema statistico e informativo attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 9;
f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all'articolo 7;
g) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia nonché tra le medesime Agenzie e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), richiedendo, quando necessario, l'intervento del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza allo scopo di far rimuovere dai Ministri della difesa e dell'interno ogni eventuale impedimento;
h) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dell'AISE e dell'AISI;
i) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi indicati all'articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il vicedirettore esecutivo
l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del Dipartimento non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.
4. Il direttore esecutivo del DGS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. Presso il DGS è istituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i direttori dell'AISE e dell'AISI, convocato almeno settimanalmente dal direttore esecutivo del Dipartimento che lo presiede. Il direttore esecutivo convoca il CTE quando lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta al mese, con la partecipazione anche del capo della Polizia, dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del capo del RIS - Difesa. Quando se ne ravvisa l'esigenza e, anche su loro richiesta, il direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di Ministeri e di enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.
2. Il CTE:
a) garantisce lo scambio informativo fra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e i Ministri interessati;
b) ripartisce operativamente fra l'AISE e l'AISI gli obiettivi previsti dal piano dell'attività;
c) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e il RIS-Difesa, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza
d) cura secondo le modalità stabilite con regolamento il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca, nonché con enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni sulla sicurezza.
1. Il DGS gestisce, attraverso la direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche dall'AISE e dell'AISI.
2. Rientrano in particolare tra le funzioni strumentali indicate al comma 1, quelle in materia:
a) giuridica e del contenzioso;
b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale;
c) di formazione del personale;
d) di relazioni esterne;
e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli organismi informativi, secondo le modalità di cui all'articolo 29.
3. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.
1. Nell'ambito del DGS è istituito un Centro di analisi integrata strategica che:
a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;
b) redige relazioni su situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;
c) elabora il progetto di piano dell'attività, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AISE e dall'AISI;
d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo costante adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.
2. Della struttura del sistema statistico e informatico di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il direttore esecutivo del DGS.
1. L'Ispettorato del DGS ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l'impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei
1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
2. Il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS.
3. L'Ufficio centrale per la segretezza è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o di trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 55.
4. L'Ufficio centrale per la segretezza è altresi competente al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti
1. All'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;
b) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi;
c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi informativi;
d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.
2. Presso l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo, per l'immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AISE e dell'AISI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrono indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dell'AISE e dell'AISI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AISE e dell'AISI.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti
1. Per gli archivi cartacei pregressi una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e di consultazione della documentazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.
3. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità del suo funzionamento.
1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, l'indipendenza e l'integrità
a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;
b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;
c) la pianificazione e l'attività operativa militare;
d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;
e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;
f) la valutazione delle minacce derivanti dal traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
3. L'AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico.
4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e 3, l'AISE svolge attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
5. L'AISE coopera, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, per la tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e
1. Il Ministro della difesa:
a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;
b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISE e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISE;
c) dispone l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell'attività di ricerca informativa dell'AISE effettuata attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari;
d) consente che le risorse di cui alla lettera c), siano messe a disposizione dell'AISI, su richiesta del Direttore esecutivo del'AISI;
e) dispone l'utilizzazione delle risorse tecniche dell'AISE per le eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri;
f) impiega l'AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;
g) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISE;
h) designa, su proposta del direttore dell'AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISE;
i) ordina il supporto tecnico dell'AISE alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
l) assicura il necessario collegamento tra l'AISE e il RIS-Difesa.
1. Il direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità il direttore:
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al direttore esecutivo;
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;
d) mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;
e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dell'AISE, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;
f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;
g) propone al Ministro della difesa la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE.
2. Il direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l'AISE ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.
2. Ai fini indicati al comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AISE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:
a) eversione di qualunque natura;
b) terrorismo;
c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;
d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;
e) movimenti migratori;
f) minacce biologiche ed ecologiche.
3. L'AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1 e 2, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
4. L'AISI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione.
5. L'AISI ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati nel territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AISE. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.
1. Il Ministro dell'interno:
a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;
b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISI e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISI;
c) ordina il supporto tecnico dell'AISI alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, di intesa con il vice ministro delle informazioni per la sicurezza, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) dispone l'impiego dell'AISI, in particolari situazioni, per le esigenze delle Forze di polizia, di intesa con il Vice
e) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISI;
f) designa, su proposta del direttore dell'AISI, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISI;
g) individua l'organo del Ministero dell'interno incaricato dei collegamenti con gli organismi informativi e al quale i direttori di questi ultimi sono tenuti ad inviare le informazioni di interesse anche relative a fatti configurabili come reati.
1. Il direttore dell'AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità, il direttore:
a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati nel territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell'interno e al direttore esecutivo;
b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISI;
c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;
d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;
e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AISI,
f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;
g) propone al Ministro dell'interno la nomina del vice direttore e dei capi reparto;
h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);
i) riferisce costantemente al Ministro dell'interno sull'attività svolta dall'AISI e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro dell'interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISI.
2. II direttore dell'AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.
1. È costituito presso il DGS il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento stabilisce, altresì, l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi di cui al presente titolo.
2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui a1 comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza, secondo le forme previste dai
1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifica le competenze e i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed, eventualmente, anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare,
1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta con il regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;
b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o per livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e di riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi, concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun organismo informativo in relazione all'espletamento di particolari operazioni a all'impegno straordinario richiesto per particolari situazioni o esigenze.
2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità prevista dal medesimo comma 1, lettera b), è stabilita dal regolamento di
1. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o ai livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 8.
1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, quando il servizio prestato negli organismi informativi deve essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da parte di una commissione di promozione o di avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o sul livello assegnato presso gli organismi informativi.
1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Per il personale assunto direttamente e che non ha presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione concorsi pubblici.
2. Al numero 16 del comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza».
1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione di provenienza
1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20 comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
1. Alle procedure poste in essere dalla direzione esecutiva del DGS per la stipula di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni stabilite da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, pos
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS, e su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.
3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale
a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal direttore esecutivo del DGS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, dei responsabili degli organismi informativi;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS;
c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal direttore esecutivo e dai dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall'articolo 29, e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso;
d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;
e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore esecutivo del DGS, dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro delle informazioni
f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
2. La speciale causa di non punibilità indicata al comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Non si applica, altresì, per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a
1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o nell'attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta sulla stregua dei criteri indicati al comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 34.
2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata al comma 1 del presente articolo, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
1. Le condotte indicate nell'articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti dal medesimo articolo e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 33, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36.
2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede ai sensi del comma 1, su proposta del direttore esecutivo del DGS formulata, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione. Del provvedimento adottato, il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore esecutivo del DGS autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine indicato nel periodo precedente, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36. Della ratifica il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinchè, ove lo ritenga, proceda alla sua modifica o revoca ai sensi del comma 2.
4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 32 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.
1. Prima di provvedere in ordine all'autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 32, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere di un apposito Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo del medesimo Comitato.
2. Il Comitato di garanzia di cui al comma 1 è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti fra magistrati a riposo che hanno esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitano altre attività professionali, che sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare per la sicurezza né alle Assemblee parlamentari.
4. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate nell'articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma dell'esistenza della causa di non punibilità. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelano la segretezza.
3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 32 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma
1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
1. L'attività di raccolta e di trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, in nessun caso si può procedere alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, il loro uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
2. L'Ispettorato e i responsabili degli organismi informativi sono tenuti a vigilare continuativamente affinché l'attività di raccolta e di trattamento delle informazioni nonché l'uso delle medesime avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi informativi.
1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per loro conto ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore è investito per ragioni di ufficio di incarichi specificamente
1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nei medesimi organismi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta in forma scritta entro le successive quarantotto ore. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AISE e dell'AISI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.
1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengono indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e di certificati di copertura. Presso il DGS e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio
1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia nel territorio nazionale che all'estero.
2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici delle attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale,
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
2. Gli organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dati in loro possesso che presentano possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.
3. I direttori degli organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano affinché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Dell'attuazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e
1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tale fine possono, in particolare, stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e con gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedono, gli organismi informativi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con apposito regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ai sensi del comma 1 ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o cose presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica, nel modo più specifico possibile, nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti sono inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e sono trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Nelle ipotesi previste al comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione
1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni
1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 49, comma 1.
2. Le notizie, documenti, atti, attività e cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad un atto, documento o cosa non sottoposti
1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 50, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso
«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legislazione vigente in materia di sistema delle informazioni per la sicurezza e di segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della medesima causa di non punibilità o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica di segretezza.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 48, comma 5.
1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 202».
1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.
3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, nonché agli interessi economici del Paese sono
1. All'atto della classifica di segretezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi stessi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.
1. Chiunque procede all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta
1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza».
2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro
1. L'Ufficio centrale per la segretezza istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS).
2. Il NOS ha la durata di sei anni.
3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.
4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato al comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da un apposito
1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 255. - (Falsificazione, soppressione o sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 257. - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
Art. 258. - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato».
2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:
1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;
2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);
3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1) e 2).
È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato.
Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono
3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 262-bis. - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».
1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o
1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dal capo dell'Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 63 e, a tale fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque apposto.
4. Coloro che risultano implicati nei reati di cui all'articolo 63, qualora rendano una confessione completa e attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi di cui al comma 1, in conformità alla convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il
1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.
3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi informativi previsti dalla presente legge, e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale del CESIS, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati, rispettivamente, nei confronti del CNS, del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del DGS, dell'AISE e dell'AISI.
1. Le risorse di personale, quelle finanziarie e ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi informativi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo comunque conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e devono altresì essere
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.